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24/04/2025 -IMPOSTE DIRETTE - IL MODELLO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (PCB) 2025-2026

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026, nell’ambito del quale si evidenziano le seguenti novità:

  • il mod. CPB potrà essere inviato, entro il 30.9.2025, in forma autonoma rispetto al mod. REDDITI 2025;
  • sono stati inseriti 3 nuovi righi per indicare il codice ISA / codice attività relativo all’attività prevalente e la categoria reddituale;
  • l’accettazione della proposta 2025-2026 è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata per il 2024-

Entro il 30.4.2025 l’Agenzia dovrà rilasciare il software utilizzabile per l’elaborazione della proposta.

Come noto, il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, il concordato preventivo biennale (CPB).

Nell’ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025 scorso è stato soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari e differito al 30.9.2025 il termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026.

Con il Provvedimento 9.4.2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026.

Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo mod. CPB potrà essere inviato congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025 oppure in forma autonoma.

Il mod. CPB va presentato dai contribuenti che applicano gli ISA per il 2024 che intendono aderire alla proposta di CPB per il 2025-2026 e può essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il 2024-2025.

Nel mod. CPB 2025-2026 (righi da P01 a P10), strutturato in maniera analoga rispetto a quello dello scorso anno, sono stati aggiunti 3 nuovi righi riservati all’indicazione dei seguenti dati:

  • codice ISA;
  • codice attività relativo all’attività prevalente (nuova classificazione ATECO 2025);
  • categoria reddituale (“1” = reddito d’impresa / “2” = reddito di lavoro autonomo).
  • Le istruzioni precisano che le predette informazioni vanno compilate anche nel caso in cui il contribuente intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato.
  • Per poter ottenere la proposta di concordato 2025-2026 i soggetti ISA devono indicare nei righi, da P01 a P05, i seguenti dati.

Condizioni di accesso

P01: La casella va barrata per attestare di

  • non avere debiti tributari;
  • aver estinto debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a € 000 (compresi interessi e sanzioni), nei termini previsti per aderire al CPB.

P02: La casella va barrata per attestare l’assenza delle cause di esclusione

  • omessa presentazione del mod. REDDITI in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2022 – 2023 – 2024);
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti);
  • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), conseguimento, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
  • adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario (ossia, passaggio dal regime ordinario 2024 al regime forfetario 2025);
  • operazione di fusione / scissione / conferimento (di azienda / ramo d’azienda), ovvero per società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025).

Recependo le modifiche apportate dal DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025” le istruzioni precisano che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 / più eredi in caso di decesso del socio / associato.

P03: Codice evento straordinario verificatosi nel 2025 in data anteriore all’adesione al CPB, individuato dal DM 14.6.2024

  1. A) Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni.
  2. B) Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni.
  3. C) Presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni.

In base a quanto previsto dall’art. 19, D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi / VAP effettivi, eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.Lgs. n. 1/2018;
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

* danni ai locali destinati all’attività d’impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;

* danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

* impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso);

* sospensione dell’attività, laddove l’unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

* sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;

* sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine di appartenenza / Enti previdenziali e assistenziali / Casse di competenza.

Come disposto dall’art. 5, DM 14.6.2024, in presenza dei predetti eventi straordinari omunicati dal contribuente, il reddito d’impresa / lavoro autonomo e il VAP, sono ridotti nelle seguenti misure:

  • 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa / giudiziale;
  • affitto dell’unica

P04: Reddito lavoro autonomo / d’impresa 2024 rilevante ai fini del CPB

Reddito d’impresa: Individuato con riferimento alle regole ordinarie (artt. 56 / 66, TUIR), a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

  • plusvalenze di cui agli 58, 86 e 87, TUIR;
  • sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;
  • minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’art. 101, TUIR;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.

Reddito di lavoro autonomo: Individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, TUIR, senza considerare:

  • plusvalenze / minusvalenze di cui agli 54-bis, comma 1 e 54-quater, TUIR;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone
  • / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR;
  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
  • Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 000.

In caso di snc / sas / associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

P05: Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB

Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.

Conformemente ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97.

P06 – P07: Il reddito proposto non considera

  • plusvalenze / sopravvenienze attive, minusvalenze / sopravvenienze passive nonchè perdite su crediti;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR;
  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi

P08 – P09: Il VAP IRAP proposto non considera

  • le plusvalenze / sopravvenienze attive
  • le minusvalenze / sopravvenienze passive.

Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve apporre la propria firma a rigo P10. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

Modalità di invio

Il soggetto interessato dovrà inviare, direttamente o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / consulente del lavoro / CAF) il mod. CPB utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel), entro il 30.9.2025.

A tal fine, con un prossimo Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate definirà le Specifiche tecniche relative all’invio telematico del modello.

L’intermediario abilitato, dopo aver effettuato l’invio, dovrà comunicare al contribuente i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello / prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.

07/04/2025 -SCADENZIARIO DEL MESE DI APRILE

Giovedì 10

 5‰ – Adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco “permanente”.

Mercoledì 16

Irpef: ritenute alla fonte – redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef: ritenute alla fonte – dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:

  • partecipazioni non qualificate;
  • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Irpef: altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040).

INPS: dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

Lunedì 28

IVA comunitaria – elenchi Intrastat – mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).

Mercoledì 30

Imposta di bollo – registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2024, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 31.1.2026.

IVA – dichiarazione trimestrale – liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

IVA – dichiarazione mensile – liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Mod. 730/2025 precompilato

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il Mod. 730/2025 precompilato:

  • direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;
  • tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.

Mod. IVA – 2025

Invidio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2024.

IVA – credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Accise auttrasportatori

Presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

INPS: dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Rimessione in termini della rottamazione-quater

Presentazione telematica della domanda per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

CPB 2024-2025 – sanatoria 2018-2022

Versamento seconda rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

27/03/2025 -MAPPE CATASTALI GRATUITE PER TUTTI'

NOVITÀ IMPORTANTE: Mappe catastali gratuite per tutti, anche per i cittadini privati.

Dal 1° gennaio 2025, il patrimonio cartografico nazionale è consultabile gratuitamente e online da chiunque. Lo stabilisce il provvedimento del 25 marzo 2025, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dà attuazione a quanto previsto dalla recente riforma fiscale.

Si tratta di un archivio imponente: oltre 86 milioni di particelle catastali rappresentate in circa 300mila file vettoriali georiferiti, aggiornati e riferiti al Sistema Geodetico Nazionale.

Chi può accedere?

Cittadini privati

Tecnici professionisti

Utenza istituzionale

Pubbliche amministrazioni

Gestori di servizi pubblici

Società a controllo pubblico

Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e isolane

Modalità di accesso:

L’accesso avviene esclusivamente via web, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con:

  • SPID
  • CIE (Carta d’identità elettronica)
  • CNS (Carta nazionale dei servizi)
  • Credenziali AdE (dove ancora previste)

Si tratta di un grande passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più trasparente, digitale ed efficiente, a beneficio non solo degli operatori del settore, ma anche dei singoli cittadini che, da oggi, possono accedere in autonomia e senza oneri a dati ufficiali fondamentali per conoscere il territorio.

24/03/2025 -POLIZZA CALAMITA'

La nuova legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese italiane, di stipulare una polizza contro le calamità naturali entro il 31/03/2025.

Chi è obbligato?

La legge consiglia che tutte le imprese con sede legale in Italia oppure con un’organizzazione stabile sul territorio nazionale, oppure ancora che risultano iscritte al Registro delle Imprese, comprese le individuali.

Quali aziende sono escluse?

Sono escluse dall’obbligo tutte le Imprese agricole e le aziende che posseggono immobili gravati da abuso edilizio.

Cosa dev’essere assicurato

Terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, compreso anche immobili e attrezzature non di proprietà, come ad esempio uffici in locazione.

Cosa succederebbe se non ci si assicura

  • Non ci sono pene pecuniarie.
  • Può indurre le banche a rifiutare di concedere creditoall’azienda.
  • Si rischia di perdere indennizzi in caso di un evento calamitoso.
  • Non si può avere accesso a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche.

Quanto può venire a costare la polizza

Il costo di una polizza anticalamità dipende dalla zona d’interesse e dal valore del bene da assicurare: in media tale costo si aggira sui circa 400 € l’anno.

23/03/2025 -AL VIA I CONTROLLI SUI FORFETTARI

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche – titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno contemporaneamente:

  • rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario, ovvero ottenuto ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000(il limite per l’annualità 2019 era € 65.000);
  • avuto spese per un importo complessivo non superiore a € 20.000 lordiper lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di sostenuto lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Al fine di assicurarsi che i soggetti, i quali scelgono questo regime, rispettino effettivamente i requisiti previsti dalla legge e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato l’attività di controllo, concentrandosi su diversi aspetti chiave :

  • soglia dei ricavi e compensi: come si anticipava, il limite per poter accedere al regime forfettario è attualmente fissato a 85.000 euro di ricavi o compensi annui; qualsiasi superamento di questa soglia comporterebbe la fuoriuscita dal regime;
  • spese per dipendenti e collaboratori: i forfettari non possono superare i 20.000 euro di spese relative a collaboratori e dipendenti; questo tetto sarà oggetto di controllo per prevenire gli abusi;
  • altri redditi: saranno esaminati eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 euro, che escluderebbero il contribuente dall’accesso al regime;
  • possibili irregolarità contrattuali: un’attenzione particolare sarà rivolta ai contribuenti che potrebbero aver trasformato un rapporto di lavoro subordinato in autonomo, pur mantenendo caratteristiche di dipendenza;
  • aliquota agevolata del 5%: anche l’applicazione dell’aliquota agevolata per i primi cinque anni di attività sarà oggetto di rigorosi controlli.

Ed è notizia di questi giorni che sono stati già notificati gli schemi di accertamento per le annualità 2019 ai contribuenti che hanno utilizzato il regime forfettario in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Attraverso lo schema di atto, l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi alla base della tesi erariale. Questa comunicazione preliminare, nell’ambito dell’accertamento tributario, consente al contribuente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, proponendo controdeduzioni prima dell’emissione dell’atto definitivo.
È una fase delicata, in cui ogni azione o omissione può influire in modo significativo sull’esito della procedura accertativa. Comprendere l’importanza di questo documento è essenziale per evitare errori e sanzioni. Il regime forfetario – si rammenta – cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Di regola, la notifica dello schema di atto deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell’avviso di accertamento e contenere tutti gli elementi utili al contributore per formulare controdeduzioni.

Il contributore a sua volta può:

  • presentare una controdeduzione spiegando la propria situazione.
  • aderire all’atto.

17/03/2025 -AMMINISTRATORI DI SOCIETA': PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025

Recentemente il MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha fornito una serie di chiarimenti relativi all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.

In particolare il Ministero specifica innanzitutto che l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dall’1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data.

Per queste ultime l’indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025.

Inoltre:

  • gli amministratori non possono utilizzare l’indirizzo PEC comunicato dalla società. Ogni amministratore deve quindi dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società;
  • in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;
  • il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica PEC o più PEC.

In pratica, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

10/03/2025 -LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE FORZATA DEI CREDITI

La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che spettano dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.

Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate.

La cartella esattoriale svolge una doppia funzione:

  • intimazionedi pagamento, in quanto contiene l’ordine da pagare all’agente le somme indicate, entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
  • avviso di mora: contiene infatti l’avviso che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione può provvedere all’esecuzione forzatasui beni del debitore , senza ulteriori avvisi.Dunque, dopo la notifica di una cartella esattoriale, il contribuente ha a disposizione 60 giorni per presentare opposizione, decorsi i quali non è più possibile impugnarla.

In tal caso, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

Occorre anche rammentare che, decorso un certo lasso di tempo, le cartelle esattoriali vanno in prescrizione.
La prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di riscuotere un credito, a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo senza che l’Agente della riscossione abbia intrapreso azioni per il recupero.

I termini di prescrizione variano in base alla natura del tributo dovuto:

  • 3 anni per il bollo auto;
  • 5 anni per tributi locali come Imu, Tari e Tosap;
  • 10 anni per imposte statali come Irpef, Ires, Iva, bollo, registro e altre.
    Ma esiste un altro termine che l’Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 annoai fini dell’azione esecutiva. Se l’espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

La regola è prevista dall’art. 50 del DPRn. 602 del 1973. Se il Fisco non rispetta questa regola procedurale non potrà procedere con l’azione esecutiva.

05/06/2023 - DECRETO ALLUVIONE

Il D.L. 61/2023 ha previsto diverse agevolazioni riguardanti i soggetti che all’01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori individuati nell’Allegato 1 al Decreto Legge stesso.

Tra le altre, si segnalano le seguenti:

  • sospensione dei versamenti di natura tributaria e contributiva in scadenza dall’01.05.2023 al 31.08.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, in scadenza dall’01.05.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione del termine di pagamento del diritto annuale in scadenza dall’01.05.2023 al 30.6.2023 (il pagamento va eseguito al termine della sospensione);
  • sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dall’01.05.2023 al 31.08.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, i cui termini riprenderanno a decorrere dall’01.09.2023;
  • sospensione dei termini processuali dall’01.05.2023 al 31.07.2023.

11/08/2023 - DECRETO ALLUVIONE - ISTANZA PER RICHIESTA SOSPENSIONE TERMINI FINO AL 20.11.2023

Decreto legge alluvione n. 61 del 1° giugno 2023
Sospensione dei termini di pagamento fino al 20.11.2023 e istanza da effettuare per richiedere la sospensione.


In data 07.07.2023, l’Inps ha fornito indicazioni inerenti all’istanza di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Di seguito l’elenco dei soggetti interessati a tale provvedimento.

Artigiani e commercianti – Vengono ricomprese le scadenze per i contributi:
– dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023;
– relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
– relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Sono compresi nella menzionata sospensione le scadenze relative:
– ai contributi ai lavoratori che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 nonché primo acconto anno di imposta 2023.
L’istanza potrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.

Mentre per i liberi professionisti vige l’obbligo di effettuare suddetta procedura direttamente tramite la sezione “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” sul sito dell’Inps.
L’istanza dovrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.

Ogni richiesta inviata dovrà essere effettuata allegando il modulo di domanda “SC101” disponibile sul sito istituzionale dell’Inps.