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05/06/2023 - DECRETO ALLUVIONE

Il D.L. 61/2023 ha previsto diverse agevolazioni riguardanti i soggetti che all’01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori individuati nell’Allegato 1 al Decreto Legge stesso.

Tra le altre, si segnalano le seguenti:

  • sospensione dei versamenti di natura tributaria e contributiva in scadenza dall’01.05.2023 al 31.08.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, in scadenza dall’01.05.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione del termine di pagamento del diritto annuale in scadenza dall’01.05.2023 al 30.6.2023 (il pagamento va eseguito al termine della sospensione);
  • sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dall’01.05.2023 al 31.08.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
  • sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, i cui termini riprenderanno a decorrere dall’01.09.2023;
  • sospensione dei termini processuali dall’01.05.2023 al 31.07.2023.

11/08/2023 - DECRETO ALLUVIONE - ISTANZA PER RICHIESTA SOSPENSIONE TERMINI FINO AL 20.11.2023

Decreto legge alluvione n. 61 del 1° giugno 2023
Sospensione dei termini di pagamento fino al 20.11.2023 e istanza da effettuare per richiedere la sospensione.


In data 07.07.2023, l’Inps ha fornito indicazioni inerenti all’istanza di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Di seguito l’elenco dei soggetti interessati a tale provvedimento.

Artigiani e commercianti – Vengono ricomprese le scadenze per i contributi:

  • dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023;
  • relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
  • relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Sono compresi nella menzionata sospensione le scadenze relative:

  • ai contributi ai lavoratori che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 nonché primo acconto anno di imposta 2023.

L’istanza potrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.

Mentre per i liberi professionisti vige l’obbligo di effettuare suddetta procedura direttamente tramite la sezione “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” sul sito dell’Inps.
L’istanza dovrà essere presentata tramite apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Inps è da effettuare entro e non oltre il 20 novembre 2023.

Ogni richiesta inviata dovrà essere effettuata allegando il modulo di domanda “SC101” disponibile sul sito istituzionale dell’Inps.